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Sez. L, Sentenza n. 1052 del 08/02/1983 (Rv. 425826 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE - NOMINA - DI UN PERITO NON ISCRITTO ALL'ALBO - NULLITÀ DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425826-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE - NOMINA - DI UN PERITO NON ISCRITTO ALL'ALBO - NULLITÀ DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE.*

La prescrizione del secondo comma dell'art. 61 cod. proc. civ. (richiamata dall'art. 424 dello stesso codice, nel testo di cui alla legge n. 533 del 1973) - secondo la quale la scelta del consulente tecnico deve essere normalmente fatta fra le persone iscritte negli albi - è ispirata all'intento di facilitare la scelta del giudice e di favorire un'equa ripartizione degli incarichi, ma non costituisce un limite al potere del giudice stesso - la cui violazione possa sindacarsi in Sede di legittimità - di nominare come consulente, secondo il suo prudente criterio, anche una persona non iscritta a detti albi, senza che, pertanto, ciò comporti nullità della consulenza. (Conf 3378/79, mass n 399797; (Conf 2923/74, mass n 371362).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 22, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)