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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 322 del 1992

Decisione
decisa il 1992-06-29, depositata il 1992-07-08
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:322
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 18543

  • Tributi in genere
  • Procedimento per la riscossione dei tributi
  • Istanza di rimborso di somme erroneamente versate
  • Previsione di un termine di decadenza di diciotto mesi decorrenti dalla data di versamento
  • Ritenuta incongruità del termine, con conseguente violazione del diritto di difesa
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata e quindi manifestamente infondata. - S. n. 494/1991 e O. n. 545/1987.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 18544

  • Tributi in genere
  • Procedimento per la riscossione dei tributi
  • Istanza di rimborso di imposte erroneamente versate
  • Previsione di un termine di decadenza di diciotto mesi decorrente dalla data del versamento
  • Usufruibilità da parte del fisco di termini più ampi per l'accertamento delle imposte evase
  • Ingiustificata disparità di trattamento
  • Esclusione
  • Disomogeneità delle situazioni poste a raffronto
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Data la non comparabilità delle relative fattispecie, la diversità dei termini previsti (cinque o sei anni per il fisco e solo diciotto mesi per il contribuente) dagli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 38 d.P.R. n. 602 del 1973, rispettivamente per l'accertamento delle imposte evase e per l'istanza di rimborso di imposte erroneamente versate, non comporta violazione del principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). - In senso conforme: O. n. 871/1988.

Norme impugnate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Parametri

Massima n. 18545

  • Tributi in genere
  • Procedimento per la riscossione dei tributi
  • Istanza di rimborso di imposte erroneamente versate
  • Previsione di un termine di decadenza di diciotto mesi decorrente dalla data del versamento
  • Conseguente impossibilità, in caso di inutile decorso, di ripetere quanto indebitamente versato
  • Prospettata violazione del principio della capacità contributiva
  • Esclusione
  • Non pertinenza di tale principio alla questione
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Il principio della capacità contributiva, riguardando l'idoneità del soggetto dell'obbligazione d'imposta, attiene alla garanzia sostanziale della proporzionalità dell'imposta stessa alla capacità del contribuente, e non può quindi riferirsi alla materia del processo tributario quale quella disciplinata dall'impugnato art. 38 d.P.R. n. 602/1973 prevedente i termini di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte erroneamente versate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973. n. 602 sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.). - In senso conforme v. ord. n. 108/1990.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto dall'Ufficio Imposte Dirette di Venezia, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui stabilisce un termine di decadenza di diciotto mesi per presentare l'istanza di rimborso ove si ritengano non dovute, in tutto o in parte, le imposte sul reddito pagate con versamento diretto; che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale norma: a) con l'art. 3 Cost., ponendo in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra fisco e contribuente, poiché l'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede termini molto più ampi (a secondo dei casi cinque o sei anni) per l'accertamento delle imposte evase; b) con l'art. 53 Cost., prevedendo, pur in mancanza del presupposto d'imposta, la decadenza del contribuente dal diritto di ripetere quanto indebitamente pagato, in violazione del principio di capacità contributiva; c) con l'art. 24 Cost., non essendo il termine di diciotto mesi dal versamento congruo, in relazione all'effettività del diritto di difesa, tenuto conto che non c'è contemporaneità fra il momento del versamento e quello di conoscenza dell'errore;
punto 2
Ritenuto che questa Corte, con ordinanze n. 305 del 1985 e n. 545 del 1987, nonché con la sentenza n. 494 del 1991, ha dichiarato non fondate altre questioni relative alla stessa norma ed, in particolare, quella sub c) riguardante la congruità del termine; che, per quanto attiene ai nuovi profili sottoposti all'esame della Corte, essi sono manifestamente infondati, giacché la non comparabilità fra le fattispecie regolate dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 è stata già affermata da questa Corte (ordinanza n. 871 del 1988), mentre il principio della capacità contributiva, riguardando l'idoneità del soggetto dell'obbligazione d'imposta, attiene alla garanzia sostanziale della proporzionalità dell'imposta stessa alla capacità del contribuente e non può, quindi, riferirsi alla materia del processo tributario (ordinanza n. 108 del 1990);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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