Sez. 5, Sentenza n. 12884 del 01/06/2007 (Rv. 598904 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Contribuenti in regime forfetario - Art. 2, comma ventinovesimo, del d.l. n. 853 del 1984 - Elementi presuntivi - Retribuzione degli addetti alle vendite a domicilio - Utilizzabilità - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO
In tema di accertamento delle imposte e con riferimento alla rettifica in via induttiva del reddito nei confronti degli esercenti le attività commerciali in regime forfetario, l'art. 2, comma ventinovesimo, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17, nella parte in cui prevede la possibilità di considerare, tra gli elementi presuntivi, il numero, la qualità e la retribuzione degli addetti, non si riferisce esclusivamente ai lavoratori dipendenti, ma comprende tutti i soggetti dei quali si avvale l'impresa, che concorrono alla produzione del reddito: pertanto, nel caso in cui il sistema produttivo dell'impresa sia fondato sull'apporto lavorativo di soggetti addetti alle vendite a domicilio, la percentuale sul prezzo del venduto agli stessi corrisposta, costituendo retribuzione del lavoro da essi svolto, costituisce elemento utilizzabile dall'Ufficio per la rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente, senza che assuma alcun rilievo l'autonomia del rapporto di lavoro, essendo significativa, ai fini fiscali, esclusivamente la necessaria correlazione strumentale tra tale lavoro e la produzione del reddito dichiarato dall'impresa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)