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Sez. 1, Sentenza n. 12169 del 24/11/1995 (Rv. 494800 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - EFFETTI | Cessazione di ogni rapporto dell'adottato con la famiglia di origine ex art.27 legge n. 184 del 1983 - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 30 e 31 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1995-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494800-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - EFFETTI

È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui non prevede la revocabilità della dichiarazione di adozione e sancisce la cessazione di ogni rapporto dell'adottato con la famiglia di origine. Infatti, rientra nella discrezionalità del legislatore il bilanciamento tra la tutela dei diritti della famiglia (art. 30 Cost.) e quelli del minore (art. 31 Cost.), trattandosi di interessi entrambi muniti di tutela costituzionale che, nel caso di conflitto, possono legittimamente consentire il sacrificio dei diritti della famiglia naturale allo scopo di garantire l'interesse del minore a ricevere adeguata assistenza. D'altro canto appare perfettamente conforme al dettato costituzionale il divieto di ogni interferenza della famiglia d'origine nella vita del minore adottato, poiché detto divieto non si ispira a intenti sanzionatori nei confronti della famiglia di origine - che si è dimostrata incapace di provvedere al mantenimento, all'istruzione e all' educazione dei figli - bensì unicamente all'esigenza di evitare ogni turbamento al minore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Costituzione art. 31, Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)