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Sez. 2, Sentenza n. 8009 del 21/05/2012 (Rv. 622416 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | "Prospectio" - Necessità - Nozione - Possibilità di affacciarsi sul fondo del vicino e di guardare in tutte le direzioni - Fattispecie in tema di finestre poste all'altezza di un metro e cinquantacinque ed aperte su muro dello spessore di trenta centimetri - Configurabilità di vedute - Esclusione - Possibilità di affaccio in punta di piedi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622416-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 cod. civ., è necessario, oltre al requisito della "inspectio", anche quello della "prospectio" sul fondo del vicino, dovendo detta apertura non soltanto consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale. Ne consegue che non può attribuirsi natura di veduta a finestre, poste all'altezza di un metro e cinquantacinque centimetri dal pavimento ed aperte in un muro dello spessore di trenta centimetri, non consentendo esse a persona di media statura una comoda "prospectio", ovvero di guardare e sporgere comodamente il capo verso il fondo limitrofo, senza che abbia rilievo la possibilità di affacciarsi stando in punta di piedi, in quanto una simile posizione comporta uno sforzo naturale sostenibile solo per un periodo di tempo minimo e determina una situazione di instabile equilibrio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)