Sez. 1, Sentenza n. 436 del 14/02/1966 (Rv. 320866 - 01)
FALLIMENTO - VENDITA - ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI CHIEDERE LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - EFFETTI.*
FALLIMENTO - VENDITA - ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI CHIEDERE LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - EFFETTI.*
Nel caso di fallimento del venditore, se il curatore esercita la facolta, concessagli dall'art. 72 comma 4 l.F., di sciogliere il contratto, la Estinzione del rapporto e oggettiva e definitiva, nel senso che opera non soltanto in Sede fallimentare e nei confronti dell'assuntore del fallimento, ma nei confronti dello stesso fallito, tornato in bonis, dopo la chiusura del fallimento e senza che ne discenda - neppure a carico di quest'ultimo - alcun Obbligo di risarcimento del danno. *
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)