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Sez. 3, Sentenza n. 1440 del 04/03/1980 (Rv. 404989 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - PRONUNCIA PENALE DI NON DOVERSI PROCEDERE PER ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA, MORTE DEL REO O PRESCRIZIONE DEL REATO - MANCATO PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE NON PRONUNCIATA IN SEDE PENALE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA DINANZI AL GIUDICE CIVILE - PROPONIBILITA - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - ACCERTAMENTO - PREVIA INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETA PENALMENTE RESPONSABILI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404989-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - PRONUNCIA PENALE DI NON DOVERSI PROCEDERE PER ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA, MORTE DEL REO O PRESCRIZIONE DEL REATO - MANCATO PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE NON PRONUNCIATA IN SEDE PENALE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA DINANZI AL GIUDICE CIVILE - PROPONIBILITA - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - ACCERTAMENTO - PREVIA INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETA PENALMENTE RESPONSABILI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art 10 del tu 30 giugno 1965 n 1124, quale risulta dopo l'emanazione della sentenza costituzionale 9 marzo 1967 n 22, il giudice civile puo essere adito per l'accertamento della responsabilita civile del datore di lavoro sia nel caso in cui il giudice penale abbia dichiarato non doversi procedere per l'avvenuta Estinzione del reato per amnistia, morte del reo o prescrizione, sia nel caso in cui, non essendo stata promossa l'Azione penale, la declaratoria di Estinzione del reato per prescrizione non sia stata neppure pronunciata in Sede penale. Nel secondo caso, ove il datore di lavoro sia una societa, l'accertamento predetto non presuppone necessariamente che il giudice civile individui personalmente e nominativamente i dirigenti della societa responsabili penalmente, sempreche non sussistano dubbi circa l'effettivo compimento della prescrizione del reato. (Conf 4340/76, mass n 383043, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)