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Sez. 2, Sentenza n. 10604 del 23/05/2016 (Rv. 639956 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI | Danno effettivo al fondo dominante - Necessità.
Stato
decisa il 2016-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639956-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI

Il semplice fatto di una innovazione apportata al fondo servente non può essere considerato di per sè costitutivo di una limitazione della servitù se non costituisca anche un danno effettivo per il fondo dominante, in quanto l'esercizio della servitù è informato al criterio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di realizzare il beneficio derivantegli dal titolo o dal possesso senza appesantire l'onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di quel beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833, Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)