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Sez. 2, Sentenza n. 3403 del 14/12/1973 (Rv. 367363 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - A TITOLO UNIVERSALE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO TRA LE PARTI ORDINARIE - POSIZIONE DELL'ALIENANTE E DEL SUCCESSORE UNIVERSALE - SOSTITUZIONE PROCESSUALE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1973-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367363-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - A TITOLO UNIVERSALE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO TRA LE PARTI ORDINARIE - POSIZIONE DELL'ALIENANTE E DEL SUCCESSORE UNIVERSALE - SOSTITUZIONE PROCESSUALE - CONFIGURABILITA.*

A norma dell'art 111 cod proc civ, se nel corso del processo il diritto controverso si trasferisce a titolo particolare, sia per atto tra vivi che a causa di morte, tale trasferimento, avente per oggetto il diritto sostanziale, non opera alcun effetto sul rapporto processuale, il quale continua tra le parti originarie, e cioe nei confronti dello alienante, se l'alienazione e avvenuta inter vivos o nei confronti del successore a titolo universale, se il trasferimento si e attuato mortis causa, con la conseguenza che l'alienante, continuando ad essere parte nel processo, in cui si controverte di un diritto che a lui piu non appartiene, assume, dopo l'alienazione di tale diritto, la funzione di sostituto processuale dell'acquirente, alla stessa guisa che il successore universale diventa sostituto processuale del legatario. (V 2381/66, mass n 324617).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)