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Sez. L, Sentenza n. 1096 del 24/01/2003 (Rv. 559960 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Diritto alle prestazioni assistenziali di cui alla legge n. 118 del 1971 - Requisito della incollocazione al lavoro e requisito economico - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Valore probatorio in giudizio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559960-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Lo stato di incollocazione al lavoro, così come il requisito socio economico, la cui dimostrazione è necessaria ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali di cui alla legge n. 118 del 1971, non possono essere provati in sede processuale sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della legge n. 15 del 1968, la quale ha attitudine certificativa e probatoria, fino a prova contraria, nei confronti della pubblica amministrazione e nei procedimenti amministrativi, ma, in difetto di diversa specifica previsione di legge, non ha valore probatorio nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)