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Sez. L, Sentenza n. 7268 del 08/08/1996 (Rv. 499038 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI | Potere - dovere del giudice - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499038-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI

Nel rito del lavoro, a norma dell'art. 432 cod. proc. civ. il giudice, quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, ha il potere - dovere di liquidare anche d'ufficio, con valutazione equitativa, la prestazione pecuniaria dovuta al lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)