Sez. 2, Sentenza n. 4353 del 08/07/1980 (Rv. 408220 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI GLI EREDI - SUSSISTENZA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI GLI EREDI - SUSSISTENZA.*
Il giudizio di divisione ereditaria, avente per oggetto lo scioglimento della comunione, con la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali in diritti di proprieta individuale su singoli beni, si deve svolgere nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione, i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione, essendo tale divisione a carattere universale e unitario sulla base di un rapporto plurisoggettivo indivisibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)