Sez. 2, Ordinanza n. 28752 del 30/10/2025 (Rv. 676940-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO | Querela di falso - Proposizione in via incidentale - Rimessione al collegio del giudizio di falso - Sospensione "ex lege" della causa di merito - Decisione del collegio - Prosecuzione della causa di merito - Impugnazione della decisione sulla querela di falso – Sospensione facoltativa - Ammissibilità - Fondamento. PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO
Nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell'art. 337 citato.
Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)