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Sez. U, Sentenza n. 7872 del 11/06/2001 (Rv. 547398 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Decisione del CNF - Impugnazioni - Revisione - Esclusione - Revocazione - Ammissibilità - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale della mancata previsione dell'istituto della revisione - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547398-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Le decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, inserite nel sistema della giurisdizione civile e non penale, sono soggette al rimedio della revocazione e non della revisione; poiché tale decisione, come quella degli altri consigli nazionali e del giudice ordinario quando è giudice dell'impugnazione del provvedimento disciplinare, può essere assunta sulla base di una cognizione diretta dei fatti, detto rimedio assicura la correzione delle situazioni di ingiustizia descritte dall'art. 395 cod. proc. civ. proprio con riguardo all'accertamento dei fatti; è pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 24, 25 e 111 Cost., delle norme che regolano la materia disciplinare degli avvocati nella parte in cui non contemplano l'istituto della revisione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Reg. Sen. 22/01/1934 num. 37, Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)