Sez. 1, Sentenza n. 1518 del 15/06/1964 (Rv. 302179 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - NATURA ED EFFETTI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - NATURA ED EFFETTI.*
Il collaudo finale delle opere appaltate da luogo fra le parti ad un negozio bilaterale di accertamento, dal quale sorge un nuovo vincolo obbligatorio e cioe un accordo di liquidazione che si sovrappone, sia pure senza estinguerle, al contratto di appalto. In questa Sede l' amministrazione deve proporre tutte le eventuali obiezioni e riserve sia in ordine all'elemento tecnico (accertamento della conformita dell'opera alla convenzione di appalto) sia in ordine all'elemento contabile con il quale viene sanzionato l'Obbligo del pagamento del prezzo all'appaltatore, con la conseguenza del vincolo, per l'amministrazione, agli effetti preclusivi dell'avvenuto collaudo*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 358
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)