Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 08/10/1996 Cc. (dep. 04/11/1996) Rv. 206824 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Periodo minimo semestrale per la valutazione all'opera di rieducazione - Frazionamento del periodo di detenzione in periodi più brevi - Possibilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il periodo di detenzione minimo valutabile ai fini della concessione della liberazione anticipata è pari a un semestre, ma nessuna norma impone che esso debba essere continuativo, il beneficio può essere concesso anche in relazione a un semestre risultante da più periodi frazionati di detenzione, a condizione che il tribunale formuli specifica motivazione sulla effettiva possibilità di valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione nei semestri frazionati.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)