Sez. 3, Sentenza n. 439 del 28/02/1967 (Rv. 326370 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - QUALIFICAZIONE DI UN NEGOZIO, NEL GIUDIZIO DI MERITO, COME AGENZIA O COMMISSIONE - PROSPETTAZIONE, IN SEDE DI LEGITTIMITA, DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO ESTIMATORIO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - QUALIFICAZIONE DI UN NEGOZIO, NEL GIUDIZIO DI MERITO, COME AGENZIA O COMMISSIONE - PROSPETTAZIONE, IN SEDE DI LEGITTIMITA, DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO ESTIMATORIO - INAMMISSIBILITA.*
Se, nel giudizio di merito, si e discusso sulla qualificazione di un contratto come Agenzia, ovvero come commissione, e inammissibile prospettare per la prima volta in Cassazione che lo stesso negozio costituisca, invece, un contratto estimatorio, in quanto questo ultimo tipo di contratto postula il concorso di modalita e di circostanze di fatto ben diverse da quelle che integrano i contratti di commissione e di Agenzia ed il cui accertamento e precluso in Sede di legittimita. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1556, Cod. Civ. art. 1731, Cod. Civ. art. 1742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)