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Sez. 3, Sentenza n. 439 del 28/02/1967 (Rv. 326370 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - QUALIFICAZIONE DI UN NEGOZIO, NEL GIUDIZIO DI MERITO, COME AGENZIA O COMMISSIONE - PROSPETTAZIONE, IN SEDE DI LEGITTIMITA, DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO ESTIMATORIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326370-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - QUALIFICAZIONE DI UN NEGOZIO, NEL GIUDIZIO DI MERITO, COME AGENZIA O COMMISSIONE - PROSPETTAZIONE, IN SEDE DI LEGITTIMITA, DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO ESTIMATORIO - INAMMISSIBILITA.*

Se, nel giudizio di merito, si e discusso sulla qualificazione di un contratto come Agenzia, ovvero come commissione, e inammissibile prospettare per la prima volta in Cassazione che lo stesso negozio costituisca, invece, un contratto estimatorio, in quanto questo ultimo tipo di contratto postula il concorso di modalita e di circostanze di fatto ben diverse da quelle che integrano i contratti di commissione e di Agenzia ed il cui accertamento e precluso in Sede di legittimita. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1556, Cod. Civ. art. 1731, Cod. Civ. art. 1742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)