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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 85 del 1987

Decisione
decisa il 1987-03-24, depositata il 1987-03-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:85
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4133

  • Locazione
  • Regime vincostico (proroga e blocco)
  • Immobile ad uso non abitativo
  • Acquirente dell'immobile locato
  • Diritto di recesso
  • Omessa previsione di termini dilatori per il suo esercizio
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in quanto già dichiarata non fondata con sentenza e riproposta sotto profili e con motivazioni in nulla diverse da quelle in detta pronuncia già valutate - la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 73 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui, per le locazioni di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, (a differenza da quanto previsto dall'art. 61 st. legge riguardo alle locazioni ad uso abitativo) non prevede termini dilatori per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di locazione per necessità da parte dell'acquirente dell'immobile. - S. n. 111/1981.

Norme impugnate

  • art. 73 legge 27 luglio 1978, n. 392

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1981 dal Giudice conciliatore di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra Martinelli Gerardo ed altro e Scatragli Aldo, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 214 dell'anno 1981; 2) ordinanza emessa il 18 settembre 1981 dal Giudice conciliatore di Gubbio, nel procedimento civile vertente tra Baldinelli Luciana e Corazzi Irene, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982; 3) ordinanza emessa il 21 ottobre 1981 dal Tribunale di Pistoia, nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Filatura S. Agostino e Gonfiantini Floido, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che con tre ordinanze, rispettivamente del 29 gennaio, 18 settembre e 21 ottobre 1981, i Giudici conciliatori di Arezzo e di Gubbio e il Tribunale di Pistoia hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (locazione di immobili urbani), nella parte in cui non prevede termini dilatori per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di locazione da parte dell'acquirente di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, qualora abbia necessità di adibirlo ad abitazione propria o all'esercizio di un'attività industriale, commerciale, artigianale, professionale o alberghiera per sé, per il coniuge o per parenti entro il secondo grado in linea retta - come previsto dall'art. 27 della stessa legge - mentre l'acquirente di un immobile destinato ad uso abitativo, in pari stato di necessità, deve attendere almeno un biennio dall'acquisto per esercitare il diritto di recesso (art. 61 legge citata); per il dubbio che tale disparità di trattamento determini una discriminazione ingiustificata in danno dei conduttori di locali destinati ad uso diverso dall'abitazione.
punto 2
Considerato che, per l'identità delle questioni, i tre giudizi vanno decisi congiuntamente; che la questione stessa è già stata dichiarata non fondata da questa Corte, con la sentenza n. 111 del 7 maggio 1981, e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la sentenza predetta; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Giudici conciliatori di Arezzo e di Gubbio e dal Tribunale di Pistoia, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987 Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

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