Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 306 del 1985
Massime (1)
Massima n. 11210
- Armi e materie esplodenti
- Armi comuni da sparo ed armi clandestine
- Detenzione illegale
- Regime sanzionatorio
- Assunta disparità di trattamento
- Questione già dichiarata infondata
- Manifesta infondatezza.
- l 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12 e 14; l 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, terzo e quarto comma.
- cst art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 23, terzo e quarto comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui dispongono un trattamento penale più severo per il porto e la detenzione illegale di armi comuni da sparo, rispetto a quello previsto per le più gravi ipotesi del porto e detenzione illegale di armi "clandestine", in quanto identica questione è stata già dichiarata non fondata. - S. n. 207/1982.
Norme impugnate
- art. 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497
- art. 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
- art. 23, comma 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
- art. 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497
- art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974 n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) e 23, terzo e quarto comma l. 18 aprile 1975 n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 marzo 1983 dal Tribunale di Novara nel procedimento penale a carico di Delfino Giovanni, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 3 febbraio 1984 dal Tribunale di Brindisi nel procedimento penale a carico di Fioretti Cosimo ed altro, iscritta al n. 869 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) e 23, terzo e quarto comma, l. 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nella parte in cui dispongono un trattamento penale più severo per il porto e la detenzione illegale di armi comuni da sparo rispetto a quello previsto per le più gravi ipotesi del porto e detenzione illegale di armi "clandestine";
che nel giudizio promosso dall'ordinanza del Tribunale di Brindisi è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.
punto 2
Considerato che i giudizi vanno riuniti essendo le prospettazioni in termini pressoché testuali;
che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 207 del 1982;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974 n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) e 23, terzo e quarto comna, l. 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dai Tribunali di Novara e di Brindisi con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze