Sez. 2, Sentenza n. 193 del 29/01/1969 Ud. (dep. 06/06/1969) Rv. 111669 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE -DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - TRASMISSIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI E DELLA SENTENZA AL PM PER IL VISTO - SUPERFLUITA DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA -DECORRENZA DEI TERMINI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE -DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - TRASMISSIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI E DELLA SENTENZA AL PM PER IL VISTO - SUPERFLUITA DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA -DECORRENZA DEI TERMINI.*
La trasmissione al PM, ai sensi dell'art 31 del RD 28 maggio 1931 n 603, della sentenza insieme con tutti gli Atti, cui essa si riferisce, acquista efficacia sostitutiva della notifica dell'avviso di deposito. Questa e evidentemente superflua per essere gia stato raggiunto lo scopo proprio dell'avviso, che e quello di mettere il PM in condizione di conoscere il provvedimento al fine di promuovere una eventuale impugnazione. Consegue, in tal caso, che il termine di impugnazione per la presentazione dei motivi da parte del PM decorre dalla data di trasmissione degli Atti e della sentenza. (V.110706, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 28/05/1931 num. 603 art. 31, Regol. Esec. Cod. Proc. Pen. art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)