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Sez. 1, Sentenza n. 3172 del 09/10/1968 (Rv. 336092 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - RICUSAZIONE - DECISIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336092-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - RICUSAZIONE - DECISIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

Contro l'ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice non e ammesso il ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione, poiche, il procedimento incidentale di ricusazione ha funzioni soltanto strumentali rispetto alla lite nella quale S'inserisce, senza tuttavia apportare nessun definitivo e irrimediabile pregiudizio ai diritti ed agli interessi dell'una o dell'altra parte in causa. (Conf. Alla sent. N. 774-62).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)