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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21505 del 20/07/2023 (Rv. 668514 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Immobile catastalmente intestato a un soggetto e posseduto da un terzo - Ultrattività della dichiarazione - Sussistenza - Variazione del presupposto impositivo - Conseguenze - Identificazione del soggetto passivo - Necessità - Previa verifica di una dichiarazione di possesso e successive denunce di variazione.
Stato
decisa il 2023-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668514-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di TARSU, nel caso di immobile catastalmente intestato a un soggetto e posseduto da un terzo, che negli anni abbia anche provveduto al pagamento del tributo, trova sempre applicazione il principio dell'ultrattività della dichiarazione; ne consegue che l'amministrazione finanziaria, in ipotesi di variazione del presupposto impositivo, non può automaticamente richiedere il pagamento del tributo al solo intestatario catastale ma è tenuta, ai fini dell'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, ad effettuare una previa verifica circa l'esistenza di una dichiarazione di possesso da parte del terzo e di eventuali successive denunce di variazione.

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 63, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)