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Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni

Testo in vigore al

Art. 25 Conto finanziario

1. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

  1. 1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

  2. 2) le previsioni finali di competenza;

  3. 3) le previsioni finali di cassa;

  4. 3-bis) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

  5. 4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

  6. 5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto
    competenza;

  7. 6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

  8. 7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

  9. 8) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

  10. 9) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

  11. 10) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonche' dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

  12. 11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

  13. 12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

  14. 13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

2. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

  1. 1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

  2. 2) le previsioni finali di competenza;

  3. 3) le previsioni finali di cassa;

  4. 4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

  5. 5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

  6. 6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

  7. 7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

  8. 8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

  9. 9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

  10. 10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonche' dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

  11. 11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

  12. 12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

  13. 13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

3. Al rendiconto e' altresi' allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano o progetto della regione in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma economico regionale.

Art. 26 Conto del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

  1. a) le attivita' e le passivita' finanziarie;

  2. b) i beni mobili e immobili;

  3. c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative.

2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio.

3. Al conto del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 27 Rendiconti degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali delegati

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

2. I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformita' a quanto disposto nei precedenti articoli 25 e 26.

3. In allegato al conto consuntivo della regione e' esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi di cui al primo comma, nonche' delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla regione.

4. Si applica ai rendiconti degli enti locali il disposto dell'articolo 11, terzo comma.

5. Al rendiconto generale della regione e' allegato altresi' l'ultimo bilancio approvato da ciascuna societa' in cui la regione abbia partecipazione finanziaria.

Art. 28 Modalita' per la formazione e l'approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale della regione e' formato ed esaminato nei termini e con le modalita' stabilite dallo statuto e dalle leggi regionali.

2. Il rendiconto e' approvato con legge regionale.

Art. 29 Autonomia contabile del consiglio regionale

1. La legge regionale fissa le norme che assicurano la autonomia contabile del consiglio regionale, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, e ferma la competenza regolamentare interna attribuita al consiglio medesimo.

Art. 30 Responsabilita' verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti

1. Gli amministratori ed i dipendenti della regione sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

2. Vanno esenti da responsabilita' i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilita' di colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 31 Competenza della Corte dei conti

1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per la responsabilita' di cui agli articoli 18 e 30, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

2. La Corte dei conti, valutate le singole responsabilita', puo' porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

Art. 32 Obbligo di denunzia

1. Gli amministratori ed i capi degli Uffici della regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilita' ai sensi dei precedenti articoli 18 e 30, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' per la determinazione dei danni.

2. Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia e' fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.

3. Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti puo' condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

4. La legge regionale, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici della regione, detta norme che consentano l'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilita' a norma dei precedenti articoli 18 e 30.

Art. 33 Servizio di tesoreria della regione

1. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della regione.

Art. 34 Cooperazione Stato-regioni

1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonche' a concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

Art. 35 Norme finali e abrogazione di altre norme

1. La legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della regione, e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformita' ai principi della presente legge.

2. Fino a quando la regione non abbia esercitato la propria potesta' legislativa nella materia di cui al primo comma, si osservano le
norme sulla contabilita' generale dello Stato, in quanto applicabili.

3. Con apposita legge della Repubblica saranno stabiliti i principi
fondamentali in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti delle regioni.

4. Fino a quando non sia emanata la legge di cui al comma che precede, si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti, salva diversa disciplina dettata dalla legge regionale nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1976
LEONE
MORO - MORLINO -
COSSIGA - COLOMBO -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO