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Sez. 1, Sentenza n. 8709 del 27/06/2000 (Rv. 538063 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Incompetenza per materia - Art. 38 cod. proc. civ., nuovo testo - Termine ultimo per il sollevamento dell'eccezione o per la rilevabilità d'ufficio - Mancato sollevamento o rilevamento della questione - Conseguenze - Irretrattabilità della competenza.
Stato
decisa il 2000-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538063-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO

Dall'avere l'art. 38 cod. proc. civ. - nuovo testo - posto come limite temporale ultimo per l'eccezione o il rilievo d'ufficio della incompetenza per materia la prima udienza di trattazione, discendono l'insindacabilità ed irretrattabilità della competenza del giudice innanzi al quale l'incompetenza non sia stata eccepita o che non abbia d'ufficio sollevato la questione relativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)