Sez. 1, Sentenza n. 1888 del 19/06/1971 (Rv. 352449 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI - REDDITO DI CATEGORIA B - IMPOSTA SULLE SOCIETA - DETRAIBILITA- ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI - REDDITO DI CATEGORIA B - IMPOSTA SULLE SOCIETA - DETRAIBILITA- ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art 91 del DPR n 645 del 1958 sulle imposte dirette, l'imposta sulle societa non e detraibile, nemmeno per la parte afferente al patrimonio, dal reddito lordo imponibile ai fini della ricchezza mobile di categoria b non costituendo una passivita inerente alla produzione di tale reddito, in quanto trattasi di un Onere tributario che trae la sua ragion d'essere dalla mera esistenza del soggetto tassabile ed il cui pagamento, costituisce, come si evince dall'art 148 del cit decreto, un posterius rispetto alla produzione del reddito. (Conf 125'67, mass n 325812' V 430'70, mass n 345402' 345403).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 99, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 145, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)