Sez. 2, Sentenza n. 1514 del 08/11/1966 Ud. (dep. 28/04/1967) Rv. 103996 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - TENTATIVO - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO - MANCATO CONSEGUIMENTO DEL PROFITTO - TENTATIVO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - TENTATIVO - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO - MANCATO CONSEGUIMENTO DEL PROFITTO - TENTATIVO.*
Nel reato di estorsione l'Azione del soggetto mira a realizzare, con violenza o minaccia, un evento immediato (la coartazione della volonta della vittima) al quale deve seguire un altro mediato (il conseguimento dell'ingiusto profitto). Pertanto, ove questo ulteriore e sostanziale effetto non si verifichi, l'agente dovra rispondere di tentativo di estorsione, non potendosi il delitto ritenere perfezionato in Mancanza di uno dei suoi elementi costitutivi.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)