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Sez. 2, Sentenza n. 8744 del 16/08/1993 (Rv. 483478 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Costruzioni in località sismiche | Costruzioni in aderenza - Nozione - Chiusura delle altrui finestre lucifere - Facoltà del vicino ex art. 904 cod. civ. - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483478-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Costruzioni in località sismiche

Poiché l'art. 9 comma terzo legge 25 novembre 1962 n. 1684 prescrive, con riguardo alle costruzioni nelle zone sismiche, l'adozione nei fabbricati contigui di appositi giunti di oscillazione, il concetto generale di costruzioni in aderenza deve essere adeguato nelle località anzidette al disposto della legislazione speciale e va, pertanto, riferito a quelle che fra i due edifici contigui preveda la sola distanza configurata dal giunto idoneo a consentire la libera ed indipendente oscillazione. Ne discende che la facoltà del vicino di chiudere le altrui finestre lucifere è consentita, ai sensi dell'art. 904 cod. civ., quando costruisca in aderenza con la osservanza delle disposizioni antisismiche, lasciando fra i due fabbricati il giunto di oscillazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 904, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)