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Sez. L, Sentenza n. 6045 del 11/05/2000 (Rv. 536411 - 01)

PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE | Certificato redatto da un medico convenzionato con l'INPS - Atto pubblico - Valore probatorio - Limiti.
Stato
decisa il 2000-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536411-01

PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Il certificato redatto da un medico convenzionato con l'INPS per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza. Ma tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha in quell'occasione espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)