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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 28 del 1960

Decisione
decisa il 1960-04-05, depositata il 1960-04-09
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:28
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 1024

  • Decreti delegati
  • Art. 76 costituzione: "tempo limitato"
  • Nozione
  • Portata. infortuni sul lavoro
  • D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164
  • Pubblicazione oltre il termine di un anno fissato con la legge di delegazione
  • Irrilevanza
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Vedi: Sent. 39/1959 A.

Norme impugnate

  • d.P.R. 20 marzo 1956, n. 320

Parametri

  • art. 76 Cost.
  • legge 12 febbraio 1955, n. 51

Massima n. 1025

  • Questione di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi: Ord. 24/1956 D.

Norme impugnate

  • d.P.R. 20 marzo 1956, n. 320

Parametri

  • art. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 9 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 76 Cost.

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R. 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1959 dal Pretore di Tirano nel procedimento penale a carico di Peloso Giandomenico, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1959.
punto 1
Ritenuto che nel corso del procedimento relativo all'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 39 del 6 luglio 1959, ha dichiarato non fondata una questione identica, concernente il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164; che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la questione in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte; che pertanto non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;
punto 3
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D. P. R. 20 marzo 1956, n. 320, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, proposta cpn là predetta ordinanza e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Tirano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze