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Sez. 3, Sentenza n. 1117 del 04/04/1969 (Rv. 339655 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - MANCATA INSERZIONE DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339655-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - MANCATA INSERZIONE DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LIMITI.*

La mancata inserzione nel fascicolo dell'appellante della copia autentica della sentenza impugnata determina, ai sensi degli artt.347 e 348 cod.proc.civ., l'improcedibilita dell'appello, a meno che il giudice di secondo grado sia posto ugualmente in grado di avere piena conoscenza, sia pure in via diversa, della sentenza impugnata, il che si verifica quando tale copia autentica sia stata prodotta dall'appellato oppure si trovi nel fascicolo d'ufficio. (V.3598-68 massima n.336823 1996-68, massima n.334022 796-68, massima n.332068 2393-67 massima n.329668).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)