Sez. U, Sentenza n. 1050 del 04/02/1997 (Rv. 502196 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Impresa gestita in forma societaria - Computabilità dei soci ai fini della sussistenza del requisito dimensionale - Criteri - Differenze nella disciplina prevista dalla legge n. 443 del 1985 rispetto a quella di cui alla legge n. 860 del 1956.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
Mentre a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443 (legge quadro sull'artigianato) - che costituisce una disposizione di chiaro contenuto innovativo inserita nel contesto di un nuovo assetto normativo concernente la determinazione dei requisiti propri dell'impresa artigiana - devono computarsi (ai fini dimensionali) i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'ambito dell'impresa tranne uno, ai sensi della normativa precedente (art. 2 della legge 25 luglio 1956), ai fini della qualificazione di un'impresa come artigiana nell'ipotesi in cui essa fosse gestita in forma di società, erano computabili, in relazione alla verifica del requisito dimensionale previsto dalla norma stessa, tutti i soci partecipanti in luogo dei dipendenti, e cioè i soci che erano direttamente e personalmente impegnati nel ciclo produttivo.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)