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Sez. 2 - , Ordinanza n. 33057 del 20/12/2018 (Rv. 652049 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA | - Contratto di appalto - Scelta del contraente e riparto del corrispettivo - Nomina di commissione di condomini - Ammissibilità - Deliberazione - Vincolatività - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652049-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

In tema di condominio, le decisioni sulla scelta del contraente per l'esecuzione di lavori da conferire in appalto e sul riparto del relativo corrispettivo, assunte da una commissione di condòmini nominata con delibera assembleare con l'incarico di esaminare i preventivi di spesa, sono vincolanti per tutti i condòmini - anche dissenzienti - solamente in quanto rimesse all'approvazione, con le maggioranze prescritte, dell'assemblea, le cui funzioni non sono delegabili a un gruppo di condòmini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva invece ritenuto che la delibera assembleare di incarico a due consiglieri di esaminare i preventivi e decidere la spesa da affrontare fosse idonea a conferire ad essi, quali mandatari degli altri condomini, poteri rappresentativi in ordine alla stipula del contratto di appalto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1716

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)