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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 85 del 1993

Decisione
decisa il 1993-02-26, depositata il 1993-03-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:85
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19267

  • Pena
  • Conversione della pena pecuniaria nella sanzione sostitutiva in caso di insolvibilità del condannato
  • Previsione di un tetto massimo di durata stabilito in un anno di libertà controllata e sei mesi di lavoro sostitutivo
  • Ritenuta inadeguatezza di tali limiti massimi a fronte di pene pecuniarie economicamente rilevanti irrogate per reati di particolare gravità
  • Irragionevole equiparazione del grosso al piccolo delinquente con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 152/1992 e 277/1992.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1992 dal Magistrato di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Spadaccini Ferdinando ed altro, iscritta al n. 504 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabiliscono un tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria;
punto 2
Considerato che la medesima questione è già stata decisa dalla Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanze n. 152 e n. 277 del 1992; e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Sassari con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze