Sez. 1, Sentenza n. 7962 del 28/10/1987 (Rv. 455697 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE DEL SISMA DEL 1980 - LAVORI - PAGAMENTO - CONTROVERSIA RELATIVA PROMOSSA DAL PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - PRESUPPOSTI - PROVVEDIMENTO DI DELEGA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO - ILLEGITTIMITÀ - DISAPPLICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE DEL SISMA DEL 1980 - LAVORI - PAGAMENTO - CONTROVERSIA RELATIVA PROMOSSA DAL PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - PRESUPPOSTI - PROVVEDIMENTO DI DELEGA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO - ILLEGITTIMITÀ - DISAPPLICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nella controversia promossa dal privato nei confronti della regione Campania, per il pagamento di lavori eseguiti nel quadro degli interventi urgenti per fronteggiare le conseguenze del sisma del novembre 1980, la legittimazione passiva della regione medesima, quale committente di detti lavori, non è ravvisabile sulla base di un provvedimento di delega reso dal Commissario straordinario del governo, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970 n. 996 sulla protezione civile, trattandosi di atto illegittimo, che il giudice, ai fini indicati, deve disapplicare a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E.. Invero, la delegazione amministrativa in senso proprio, avente ad oggetto cioè il trasferimento di funzioni amministrative ad un organo od ente diverso dal delegante, con l'abilitazione del delegato ad esercitare tali funzioni in nome proprio, ancorché nell'interesse del delegante, può essere disposta, con provvedimento amministrativo, solo in presenza di una disposizione di legge che conferisca il relativo potere, e tale disposizione, con riguardo alle attribuzioni del predetto Commissario straordinario, difetta sia nella disciplina generale sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità, contenuta nella citata legge n. 996 del 1970, sia nella particolare disciplina per gli interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, di cui al decreto legge 26 novembre 1980 n. 776 (convertito in legge 22 dicembre 1980 n. 874).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 12/04/1948 num. 1010, Legge 08/12/1970 num. 996 art. 5, Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)