Sez. 2 - , Sentenza n. 10640 del 30/01/2020 Ud. (dep. 25/03/2020) Rv. 278530 - 01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Giudice del dibattimento - Omessa indicazione nell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. di parte degli atti d’indagine - Dichiarazione di nullità dell’avviso e del successivo decreto di citazione a giudizio - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
Non è abnorme, e come tale non è immediatamente ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del successivo decreto di citazione a giudizio disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero sul presupposto che non tutti gli atti delle indagini preliminari siano stati indicati nell'avviso di conclusione delle indagini, trattandosi di atto che costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione degli atti che il giudice ha ritenuto viziati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)