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Sez. 6, Sentenza n. 687 del 13/04/1967 Ud. (dep. 27/06/1967) Rv. 104872 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - APPELLO DEL PM CONTRO SENTENZA ASSOLUTORIA - EFFETTO DEVOLUTIVO PIENO - APPLICAZIONE DI ATTENUANTI GENERICHE - LEGITTIMITA - OMESSA APPLICAZIONE DELLE STESSE ATTENUANTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTE-OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104872-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - APPELLO DEL PM CONTRO SENTENZA ASSOLUTORIA - EFFETTO DEVOLUTIVO PIENO - APPLICAZIONE DI ATTENUANTI GENERICHE - LEGITTIMITA - OMESSA APPLICAZIONE DELLE STESSE ATTENUANTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTE-OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'appello del PM contro sentenza assolutoria ha effetto ampiamente devolutivo e il giudice di appello, nell'emettere pronunzia di condanna in sostituzione di quella assolutoria adottata dal primo giudice, puo, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, applicare le attenuanti generiche anche senza espressa richiesta della difesa; ma, se non ritiene di avvalersi di quella facolta, non e tenuto ad indicarne espressamente le ragioni, queste dovendo esporre, per soddisfare all'Obbligo della motivazione, solo nel caso di espressa richiesta della difesa per confutare le contrarie argomentazioni della stessa addotte. (Conf, sulla prima parte e sull'ultima parte in riferimento ad attenuanti in genere, 104184, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)