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Sez. 2 - , Ordinanza n. 17479 del 19/06/2023 (Rv. 668543 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. - Interventore in primo grado - Litisconsorzio necessario - Appello principale del dante causa - Appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668543-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado senza estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest'ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto, tale intervento dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative cause e, in caso di appello principale proposto dante causa, rende ammissibile, in base al comb. disp. degli artt. 331 e 334 c.p.c., l'appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale.

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)