Sez. 3, Sentenza n. 672 del 20/10/1982 Ud. (dep. 26/01/1983) Rv. 157076 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - ZONE SISMICHE - COSTRUZIONE ESEGUITA SENZA PREVIO INVIO DEL PROGETTO E SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE - REATO CONFIGURABILE - VALUTAZIONE DELLA COSTRUZIONE ESEGUITA IN CONCRETO.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - ZONE SISMICHE - COSTRUZIONE ESEGUITA SENZA PREVIO INVIO DEL PROGETTO E SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE - REATO CONFIGURABILE - VALUTAZIONE DELLA COSTRUZIONE ESEGUITA IN CONCRETO.*
Il solo fatto di costruire in zona sismica senza il previo invio del progetto e senza l'autorizzazione del genio civile non costituisce pericolo presunto e non comporta lesione degli interessi pubblici protetti da norme poste a tutela della pubblica incolumità, se la costruzione risulti eseguita - in concreto - secondo le norme tecniche della legge antisismica, essendo, in tal caso, irrilevante la pura omissione dell'atto formale di autorizzazione.*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)