Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 503 del 1993
Massime (1)
Massima n. 20199
- Controlli amministrativi
- Legittimità dell'azione amministrativa
- Disposizioni in materia
- Istituzione delle sezioni regionali della corte dei conti
- Individuazione dell'organo incaricato dello svolgimento delle funzioni di P.M. presso di esse
- Individuazione degli atti, anche delle regioni, da sottoporre a controllo
- Istituzione e modalità di funzionamento dei servizi di controllo interno presso le amministrazioni pubbliche
- Ricorso della regione valle d'aosta
- Lamentata lesione delle competenze regionali e dei principi costituzionali in materia di controllo sugli atti delle regioni, di tutela delle minoranze linguistiche e di decretazione d'urgenza
- Asserita violazione, altresì, della riserva di legge formale riguardo alle norme sulla corte dei conti e su ogni magistratura
- Mancata conversione del decreto-legge contenente le norme impugnate
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norme contenute in decreto-legge non convertito. - Giurisprudenza costante. V. da ultimo O. n. 470/1993.
Norme impugnate
- art. 7 d.l. 15 maggio 1993, n. 143
- art. 8 d.l. 15 maggio 1993, n. 143
- art. 1 d.l. 15 maggio 1993, n. 143
- art. 2 d.l. 15 maggio 1993, n. 143
Parametri
- art. 4 l.cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto regione Valle d'Aosta)
- art. 103 Cost.
- art. 116 Cost.
- art. 108 Cost.
- art. 77 Cost.
- art. 125 Cost.
- art. 29 l.cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto regione Valle d'Aosta)
- art. 43 l.cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto regione Valle d'Aosta)
- art. 38 l.cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto regione Valle d'Aosta)
- art. 100 Cost.
- art. 46, comma 1, l.cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto regione Valle d'Aosta)
- art. 3 l.cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto regione Valle d'Aosta)
- art. 2 l.cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto regione Valle d'Aosta)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), promosso con ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, notificato il 15 giugno 1993, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 15 giugno 1993 e depositato il successivo 23 giugno, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), deducendo la violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, del proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4);
che, in particolare, le disposizioni impugnate concernono l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 1), l'individuazione dell'organo incaricato dello svolgimento delle funzioni di pubblico ministero presso le sezioni regionali della Corte dei conti (art. 2), la individuazione degli atti, anche delle regioni, da sottoporre al controllo della Corte dei conti, nonché dei modi e dei contenuti del controllo successivo (art. 7), e, infine, la istituzione dei servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche, e le relative modalità di funzionamento (art. 8);
che, ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate sarebbero variamente lesive delle proprie competenze, dei principi costituzionali in materia di controllo sugli atti delle regioni e di tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché dei principi che regolano la decretazione d'urgenza e la riserva di legge formale, prevista dagli artt. 100, secondo e terzo comma, 103, secondo comma, e 108 della Costituzione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero infondato;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), sollevate dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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