Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 107 del 1982
Massime (1)
Massima n. 14542
- Circolazione stradale
- Veicoli industriali
- Circolazione con veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito
- Sanzioni
- Assunta violazione del principio di uguaglianza e di quelli relativi al contenuto ed alle finalità della pena
- Questioni già dichiarate non fondate
- Ius superveniens
- Necessità di una nuova valutazione della rilevanza
- Restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Leggi la massima
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U.delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito. A prescindere infatti che tale questione è stata già dichiarata non fondata e più volte manifestamente infondata, v'è da considerare che dopo l'emanazione delle ordinanze di rimessione il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale, tra l'altro, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 e di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo; di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, tenendo conto della normativa sopravvenuta. - S. n. 50/1980; O. nn. 147, 167, 169 e 195/1980; 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158/1981; 4 e 147/1982.
Norme impugnate
- art. 121, comma 3, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
- art. 5 legge 5 maggio 1976, n. 313
Parametri
- art. 27, comma 3, Cost.
- art. 3, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), promossi con ordinanze emesse il 4 e l'11 aprile 1981 dal pretore di Orvieto, il 25 marzo 1981 dal pretore di Cosenza e il 7 luglio 1981 dal pretore di Livorno rispettivamente iscritte ai nn. 575, 576, 661 e 707 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 e 357 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Ritenuto che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 147,167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158 del 1981, 4 del 1982;
punto 2
Considerato che, peraltro, dopo l'emanazione delle suindicate ordinanze il predetto testo dell'art. 121 del t.u. delle norme sulla circolazione stradale è stato sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo;
punto 3
Ritenuto che, di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, tenendo conto della norma sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, ai pretori di Cosenza Livorno ed Orvieto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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