Sez. 5, Sentenza n. 506 del 24/03/1971 Ud. (dep. 09/06/1971) Rv. 118390 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - MANCATA MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE IN ORDINE AL RIGETTO DI UNA CENSURA - MANCANZA DI INTERESSE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - MANCATA MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE IN ORDINE AL RIGETTO DI UNA CENSURA - MANCANZA DI INTERESSE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'interesse che la legge esige per la impugnazione e inteso ad evitare che dal provvedimento del giudice derivi o possa derivare la lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante. La Mancanza di motivazione, in ordine al rigetto di una censura, rende nulla la sentenza soltanto nella ipotesi in cui l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia, in astratto, suscettibile di accoglimento, poiche solo in tale caso sussiste un reale interesse della parte a dolersi della violazione dell'art 475 n 3 cod proc pen. nella ipotesi contraria, il mancato esame da parte del giudice dell'impugnazione non costituisce causa di annullamento della sentenza in Sede di legittimita, in quanto tale mancato esame non arreca pregiudizio di sorta all'impugnante. (V 109971, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)