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Sez. U, Sentenza n. 4827 del 25/07/1980 (Rv. 408654 - 01)

SICILIA - RIFORMA FONDIARIA - IN GENERE - GESTIONE DEI TERRENI EFFETTUATA NELLE MORE DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DALL'ENTE DI SVILUPPO MEDIANTE CONCESSIONI - CARATTERE PUBBLICISTICO - CONSEGUENZE - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DEL POSSESSORE O DEL DETENTORE DI UNO DEI TERRENI NEI CONFRONTI DELL'ENTE O DEL CONCESSIONARIO - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408654-01

SICILIA - RIFORMA FONDIARIA - IN GENERE - GESTIONE DEI TERRENI EFFETTUATA NELLE MORE DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DALL'ENTE DI SVILUPPO MEDIANTE CONCESSIONI - CARATTERE PUBBLICISTICO - CONSEGUENZE - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DEL POSSESSORE O DEL DETENTORE DI UNO DEI TERRENI NEI CONFRONTI DELL'ENTE O DEL CONCESSIONARIO - IMPROPONIBILITA.*

La gestione dei terreni di riforma agraria, nelle more delle procedure di assegnazione, che venga effettuata dall'ente di sviluppo agricolo in Sicilia mediante concessioni in favore di privati, integra un'attivita di natura pubblicistica, strettamente collegata alle finalita di ordine generale ad esso ente affidate. Pertanto, con riguardo a detta attivita ed a fronte di Atti o comportamenti dell'ente medesimo, ovvero di chi, in qualita di concessionario, agisca come longa manus dell'amministrazione, deve negarsi che il possessore o detentore di uno di quei terreni possa insorgere con Azione di reintegrazione, a cio ostando il divieto di cui all'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 27/12/1950 num. 104 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 10/08/1965 num. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)