Sez. L, Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024 (Rv. 671200-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Docente a tempo determinato - Ferie - Mancata richiesta di fruizione - Diritto all'indennità sostitutiva - Sussistenza - Fondamento - Eccezioni. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 8 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 55 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 19, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)