Sez. 3, Sentenza n. 2189 del 20/07/1974 (Rv. 370557 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITA (NESSO DI) - RICOSTRUZIONE DELLE MODALITA DELL'INCIDENTE - EFFICIENZA CAUSALE DELLE CONDOTTE DEI CONDUCENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITA (NESSO DI) - RICOSTRUZIONE DELLE MODALITA DELL'INCIDENTE - EFFICIENZA CAUSALE DELLE CONDOTTE DEI CONDUCENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La valutazione delle risultanze probatorie ai fini della ricostruzione delle modalita di un incidente stradale e dell'accertamento della efficienza causale spiegata, nella sua produzione, dal comportamento dei due conducenti e riservata al giudice del merito e non e sindacabile in Sede di legittimita; ma questa insindacabilita presuppone che la motivazione sia immune da errori di logica e di diritto. (V 238'72, mass n 356039).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)