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Sez. U, Sentenza n. 3803 del 14/06/1980 (Rv. 407646 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - COMPETENZA - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE A CONCESSIONI DI BENI O DI SERVIZI PUBBLICI - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART 38 DELLA LEGGE N 1034 DEL 1971 - FUNZIONE - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA PRECEDENTE PER MANCATA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1980-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407646-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - COMPETENZA - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE A CONCESSIONI DI BENI O DI SERVIZI PUBBLICI - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART 38 DELLA LEGGE N 1034 DEL 1971 - FUNZIONE - VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA PRECEDENTE PER MANCATA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - EFFETTI.*

In tema di devoluzione alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'art 5 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, delle controversie relative a concessioni di beni o di servizi pubblici, la disposizione transitoria del secondo comma dell'art 38 di detta legge, in forza della quale, per i giudizi pendenti, rimane ferma l'attribuzione di Competenza prevista dalle norme previgenti, mira ad evitare che l'applicazione del citato art 5 si traduca in un difetto sopravvenuto di giurisdizione, per le cause gia instaurate davanti al giudice fornito di potestas iudicandi alla stregua dell'ordinamento anteriore, e non opera, pertanto, nella diversa ipotesi di causa gia pendente davanti a quel giudice amministrativo, la quale resta definitivamente radicata presso il medesimo, in forza dello ius superveniens, ancorche, secondo la disciplina precedente, avrebbe dovuto essere instaurata davanti al giudice ordinario. (V 2522/79, mass n 398852).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)