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Sez. 1, Sentenza n. 8175 del 29/08/1997 (Rv. 507278 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - IN GENERE | Esercizio di impianti radioelettrici senza preventiva concessione o autorizzazione - Somma pari al doppio del canone dovuta dal contravventore a norma dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - Funzione - Soddisfacimento dell'interesse pubblico pregiudicato dall'abusiva utilizzazione degli impianti - Natura di sanzione amministrativa pecuniaria - Esclusione - Norme della legge n. 689 del 1981 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1997-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507278-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - IN GENERE

La somma pari al doppio del canone previsto per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore a un trimestre, al cui pagamento è tenuto a norma dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) il contravventore al divieto di esercizio di impianti radioelettrici senza preventiva concessione o autorizzazione (divieto penalmente sanzionato dalla medesima disposizione con l'arresto e l'ammenda, salva la ricorrenza di più grave reato) assolve all'ulteriore (rispetto a quella soddisfatta dalla sanzione penale) funzione meramente satisfattoria dell'interesse dell'ente pubblico pregiudicato dall'abusiva utilizzazione degli impianti. Pertanto la richiesta di tale somma al contravventore da parte dell'amministrazione postale si colloca in un ambito del tutto estraneo a quello delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n 689, e si sottrae alle disposizioni ivi previste in tema di procedimento per la emanazione dell'ordinanza - ingiunzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)