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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 12 del 1958

Decisione
decisa il 1958-02-25, depositata il 1958-03-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:12
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 564

  • Lavoro (collocamento al)
  • Avviamento al lavoro
  • Obbligo dei datori di lavoro di assumere il personale tramite il locale ufficio di collocamento
  • Legge 29 aprile 1949, n. 264, artt. 13, 21 e 27
  • Contrasto con i principi costituzionali (artt. 2, 3, 4 e 16)
  • Questione di legittimità costituzionale gia decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 16 Cost. - degli artt. 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, riguardanti l'obbligo dei datori di lavoro di assumere il personale tramite gli uffici di collocamento e di comunicare tempestivamente agli stessi uffici la cessazione del rapporto di lavoro). Cfr.: sent. n. 53 del 9 aprile 1957.

Norme impugnate

  • art. 13 legge 29 aprile 1949, n. 264
  • art. 21 legge 29 aprile 1949, n. 264
  • art. 27 legge 29 aprile 1949, n. 264

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza dell'11 dicembre 1956 del Pretore di Otranto nel procedimento penale a carico di De Paolis Biagio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 febbraio 1957 ed iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1957; 2) ordinanza dell'11 dicembre 1956 del Pretore di Otranto nel procedimento penale a carico di Coluccia Vincenzo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 febbraio 1957 ed iscritta al n. 20 del Registro ordinanze 1957; 3) ordinanza del 25 marzo 1957 del Tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di Carlini Marco pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 maggio 1957 ed iscritta al n. 51 del Registro ordinanze 1957.
punto 1
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze sopra elencate è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 21 e 27, secondo le rispettive ordinanze, della legge 29 aprile 1949, n. 264, in riferimento agli artt. 2,3, 4 e 16 della Costituzione; che non vi è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n.53 del 9 aprile 1957 ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione; che non vi è motivo di discostarsi dalla precedente decisione;
punto 3
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Otranto e al Tribunale di Lanciano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 febbraio 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze