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Sez. 1, Sentenza n. 2770 del 07/03/1992 (Rv. 476118 - 01)

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - In genere | Esecuzione immobiliare da altri intrapresa contro il debitore - Intervento del creditore - Atto interruttivo - Configurabilità Inammissibilità dell'intervento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476118-01

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - In genere

Il decorso della prescrizione ordinaria è interrotto, a norma dell'art. 2943, capoverso, Cod. civ., dall'intervento del creditore nella procedura di esecuzione immobiliare da altri intrapresa contro il debitore, poiché con tale atto l'avente diritto manifesta la volontà di vedersi soddisfatto, a nulla rilevando che l'intervento sia poi dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 563

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)