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Sez. 2, Sentenza n. 10005 del 15/05/2015 (Rv. 635504 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Azioni a difesa della proprietà - Partecipazione del successore a titolo particolare al giudizio - Efficacia della sentenza nei suoi confronti - Trascrizione della domanda - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635504-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

In forza dell'art. 2909 cod. civ., nel caso di azioni a difesa della proprietà come quella relativa al rispetto delle distanze legali, la sentenza pronunciata contro l'originaria parte processuale spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare che abbia partecipato al processo a prescindere dalla trascrizione della domanda, atteso che l'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ. riguarda solo il terzo che abbia acquistato il diritto controverso durante la pendenza della lite e che non abbia partecipato al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)