Sez. L, Sentenza n. 6484 del 18/12/1985 (Rv. 443554 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Ai fini della revoca della pensione d'Invalidità per sopravvenuto recupero della capacità di guadagno con il conseguimento da parte del pensionato di una nuova proficua occupazione, occorre considerare non soltanto il tipo di lavoro svolto precedentemente alla attribuzione della pensione ma anche l'ambito delle personali attitudini del pensionato, per stabilire se in esso rientri la nuova diversa occupazione e se, quindi, questa risulti, in concreto, confacente a dette attitudini, in quanto compatibile con le capacità fisiopsichiche ed intellettuali del soggetto e con le condizioni di adattabilità professionale al nuovo lavoro. Tale compatibilità implica quel recupero della capacità di guadagno che legittima la revoca della pensione d'Invalidità, dal momento che siffatto recupero può conseguire non solo ad un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche del pensionato ma anche ad un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo dell'assicurato che gli consenta di svolgere continuativamente e senza danno un'attività confacente alle sue attitudini con remunerazione adeguata, anche se inferiore a quella percepita per effetto dell'attività lavorativa abbandonata a causa dell'Invalidità. (Conf 2540/83, mass n 427398).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)